L’istituzione di sedi secondarie in Italia rientra nel c.d. diritto secondario di stabilimento, sopra illustrato, ed è soggetta alle norme ed ai principi suesposti.

Sotto il profilo operativo, occorre ricordare che la società è soggetta – anche in base all’art. 48 del Trattato CE, al diritto dello Stato in cui la stessa è legalmente costituita, e che tale diritto disciplina anche le modalità e gli organi competenti (assemblea, organo amministrativo o altro) per l’istituzione della sede secondaria.

L’art. 2506 del codice civile, e l’articolo 101–quater delle relative disposizioni di attuazione, prescrivono peraltro l’iscrizione nel registro delle imprese italiano della sede secondaria di società estera, ed a tal fine il relativo atto deve rivestire la forma dell’atto pubblico, o della scrittura privata autenticata; inoltre, l’atto – se ricevuto o autenticato all’estero – eventualmente munito di apostille, ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (ove non sussista una convenzione di esonero totale da legalizzazione), e corredato da traduzione giurata (come prescritto dall’art. 101-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile) dovrà essere depositato negli atti di un notaio o archivio notarile italiano, ai sensi dell’art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913 n. 89; ai sensi dell’articolo unico della legge 13 marzo 1980 n. 73, come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 29 dicembre 1992 n. 516, il termine per l’iscrizione del suddetto atto nel registro delle imprese italiano decorre dalla data del deposito notarile in oggetto, ma non può comunque superare quarantacinque giorni dalla formazione dell’atto estero medesimo.

La pubblicità delle succursali di società comunitarie è disciplinata, oltre che dalle norme succitate, anche dalla undicesima direttiva, 89/666/CEE del 21 dicembre 1989.

In particolare, l’art. 2 della suddetta direttiva disciplina l’oggetto della pubblicità, che concerne solo gli atti e le indicazioni seguenti:

  • l’indirizzo della succursale;
  • l’indicazione delle attività della succursale;
  • il registro delle imprese presso il quale è istituito il fascicolo della società, ed il numero di iscrizione della società stessa in tale registro;
  • la denominazione e il tipo della società; la denominazione della succursale, se questa non corrisponde a quella della società;
  • la nomina, la cessazione dalle funzioni, le generalità delle persone che hanno il potere di impegnare la società nei confronti dei terzi e di rappresentarla in giudizio (in particolare, con indicazione della
  • portata dei poteri dei rappresentanti stabili della società per quanto concerne l’attività della succursale);
  • lo scioglimento della società, la nomina, le generalità ed i poteri dei liquidatori, nonché la chiusura della liquidazione, conformemente alla pubblicità fatta presso la società (ed anche le procedure di fallimento e concorsuali);
  • i documenti contabili;
  • la chiusura della succursale;

lo Stato membro in cui è stata creata la succursale può prevedere la pubblicità della firma dei rappresentanti della società presso la succursale, nonché dell’atto costitutivo e dello statuto, di un attestato del registro delle imprese concernente l’esistenza della società, delle garanzie costituite sui beni della società situati in detto Stato membro.

Ai sensi dell’art. 101–quater delle disposizioni di attuazione del codice civile, le società comunitarie che istituiscano in Italia una sede secondaria possono adempiere all’obbligo di pubblicità dell’atto costitutivo, dello statuto e dei bilanci mediante deposito nell’ufficio del registro delle imprese di una soltanto delle sedi secondarie, depositando quindi negli altri uffici solo l’attestazione dell’eseguita pubblicità. Per il resto, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2506 del codice civile, e 101-ter delle relative disposizioni di attuazione: occorre procedere presso ciascun registro delle imprese alla pubblicità comprendente l’indirizzo della succursale, l’indicazione dell’attività della stessa, il registro delle imprese straniero presso cui è eseguita la pubblicità della società, la denominazione ed il tipo, l’eventuale distinta denominazione della succursale, la nomina, la cessazione dalle funzioni e le generalità delle persone che rappresentano la società, con l’indicazione dei relativi poteri; lo scioglimento della società, l’indicazione dei nomi e dei poteri dei liquidatori, l’esistenza di eventuali procedure concorsuali. Ove gli elementi, da assoggettarsi a pubblicità all’atto dell’istituzione della sede secondaria, non risultino compiutamente dall’atto estero istitutivo, lo stesso potrà essere integrato in sede di deposito ex art. 106, n. 4, della legge notarile.

Ai sensi dell’art. 2507 del codice civile, la responsabilità degli amministratori e direttori generali della società è regolata dalla legge italiana; sul punto non si ravvisa alcun contrasto con i principi comunitari, posto che, da un lato, la disposizione vale sia per i cittadini italiani che per quelli di ogni altro Stato membro della Comunità, e, dall’altro lato, che la norma non appare limitare o scoraggiare in alcun modo il diritto di stabilimento.

Sempre ai sensi dell’art. 2507 del codice civile, la società è obbligata al deposito degli atti sociali nel registro delle imprese italiano, secondo le norme dettate dalla legge italiana per le società per azioni; a tal fine, la società dovrà depositare i propri bilanci (e non solamente i bilanci della sede secondaria), formati secondo le regole della legge regolatrice della società. Ai sensi dell’art. 2506, comma 2, del codice civile, in caso di difformità tra le risultanze del registro delle imprese italiano e di quello straniero, prevalgono le prime, anche per quanto riguarda i poteri di amministratori e rappresentanti della società; negli atti e nella corrispondenza della sede secondaria occorrerà indicare sia gli estremi dell’iscrizione nel registro delle imprese straniero, sia quelli nel registro delle imprese italiano.
 
Back

© Copyright 2016. Powered by Indriolo Salvatore